Per legge difesa personale s’intende, in generale, la reazione di chi, fatto oggetto di un’aggressione, cerca di proteggere la propria incolumità, con una colluttazione fisica più o meno violenta. Residuo d’autotutela concesso dallo Stato al cittadino, la difesa personale non è però lasciata alla più ampia arbitrarietà dell’aggredito, il quale non è autorizzato a vestire i panni di un Rambo o di un Giustiziere della Notte. Se le discipline sportive di combattimento, traendo il proprio bagaglio tecnico dalle arti belliche occidentali ed orientali, hanno definito un sistema di regole che, incanalando in un contesto controllabile l’aggressività dei contendenti, ne permettesse l’accettabilità e la diffusione sociale, a maggior ragione è stato necessario per la difesa personale stabilire una norma generale che ne giustificasse in determinate situazioni la legittimità. Non è perentorio affermare che la violazione, più o meno consapevole, di tale norma generale espone l’aggredito a non trascurabili conseguenze penali e civili.
Art. 50 Consenso dell’avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
Art. 52 Difesa legittima Non e’ punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Art. 53 Uso legittimo delle armi Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e’ punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e’ costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona . La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali e’ autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54 Stato di necessità Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità e’ determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
Art. 55 Eccesso colposo Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e’ preveduto dalla legge come delitto colposo.